Ultime notizie

30 Ottobre 2017

Cambio appalto: in discontinuitā di impresa non si configura trasferimento di azienda

di Lorenzo Mattioli, Presidente di ANIP-Confindustria

Condividi:
Facebook
Linkedin
Twitter
Whatsapp
16x9
Angle Left
Angle Right
ADV 970x90

In assenza di novità legislative o pronunce giurisprudenziali, è doveroso ribadire il punto di vista di ANIP-Confindustria che da tempo è impegnata in un percorso attento ai diritti di tutti, siano stazioni appaltanti, lavoratori, aziende cedenti o subentranti in una procedura di appalto.

ANIP, sin dal dibattito consumatosi intorno alla modifica della disciplina avvenuta nel 2016 - che tentava di eliminare un vero e proprio caposaldo normativo nella individuazione degli obblighi a carico delle imprese (uscente e subentrante) nelle procedure di “cambio appalto”  - ha avuto posizioni nette. 

Una linea di condotta alla base della modifica “conservativa”, fortemente voluta da ANIP, del testo dell’articolo 29, comma 3, Legge Biagi (poi accolta e recepita dal Legislatore), in luogo della abrogazione «tout court» della norma, come inizialmente paventato, in ossequio alle disposizioni comunitarie. 

Il comma, così come venne approvato, rappresenta esso stesso il senso della nostra battaglia: l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa, non costituisce (trasferimento) d’azienda o parte d’azienda.

Un percorso sin qui chiaro  in cui persistono, però, dei vuoti da colmare: allo stato attuale, ove si dovessero verificare situazioni di cambio appalto del tutto privi di elementi di discontinuità, il rischio di riconduzione dell’operazione nel trasferimento di azienda (peraltro già esistente anche sotto l’egida della precedente normativa, sotto forma di pronunce giurisprudenziali comunque ricognitive della applicabilità dell’articolo 2112 del codice civile) permane. 

ANIP farà sentire la propria voce nelle sedi opportune, soprattuto laddove si configurino interpretazioni che possano creare pericolose distorsioni del mercato in cui le nostre associate operano con professionalità e senso di responsabilità.

7x10

È online il nuovo numero di REview. Questa settimana: IGD: crescita sostenibile al cent