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Fimaa - Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, torna sull’argomento relativo alla procedura di infrazione n.2175 aperta dalla Commissione Europea nei confronti del nostro Paese nel 2018.
Secondo l’associazione “risulta in maniera inequivoca, dalla lettera della Commissione Europea che Fimaa ha richiesto di ricevere i documenti relativi alla procedura di infrazione 2018/2175 sulla “Non conformità di alcune disposizioni nazionali con la Direttiva Qualifiche Professionali 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE in Italia primo lotto” e in particolare ha richiesto “le informazioni in base alle quali la Commissione europea ha deciso di chiudere il caso”.
“La Commissione Europea - continua Fimaa - ha chiuso il caso il 20 giugno 2022 basandosi sulla legislazione italiana vigente in quel momento, la Legge Europea 2019-2020. Le decisioni della Commissione, infatti, non possono che basarsi sugli atti ufficiali dello Stato membro (le Leggi) non su proposte di legge o su denunce di soggetti privati.
Il 20.6.2022 quindi la Commissione Europea ha definito la predetta procedura d’infrazione, disponendone la chiusura.
Il 29.9.2022 tale chiusura, insieme a quella di altre tre procedure di infrazione, è stata comunicata dalla Commissione Europea allo Stato Italiano, ma è chiaro che un conto è il momento in cui avviene la comunicazione, un altro conto è il momento in cui è avvenuta la decisione.
E appare altresì logico ritenere che tale decisione di chiusura di una procedura di infrazione pendente da oltre 4 anni non sarebbe potuta intervenire a distanza di solo un mese dall’entrata in vigore, il 27.8.22, della ulteriore riforma portata dalla legge 5.8.2022 n.118 (DDL Concorrenza 2021).
Quest’ultima senza dubbio la peggiore riforma della storia che abbia interessato la categoria degli agenti immobiliari, ledendone l’identità professionale, la reputazione e la uniformità, laddove ha introdotto la possibilità per una diversa figura imprenditoriale, il mediatore creditizio, di poter esercitare, come attività accessoria, anche quella di agente immobiliare, potendo quindi da oggi la società di mediazione creditizia fatturare anche una provvigione immobiliare, mentre tale possibilità non è reciprocamente attribuita all’agente immobiliare, che non potrà mai fatturare una provvigione creditizia, ma se vorrà potrà solo andare a lavorare per un mediatore creditizio, come suo dipendente o suo agente, sottostando alle direttive ed al controllo del mediatore creditizio.
Con buona pace dell’indipendenza e terzietà, ma soprattutto della professionalità e della competenza, che da sempre contraddistinguono ed appartengono agli agenti immobiliari.
Fimaa si batterà per la modifica di questa sconsiderata riforma che va nell’interesse esclusivo di poche società di mediazione creditizia, e siccome l’associazione di categoria che rivendica la paternità di questa riforma è proprietaria al 100% di una di queste società di mediazione creditizia, la buona fede in questo caso non è presunta”.
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