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Perché investire con le Sicaf
di Davide Braghini, partner studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
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E' entrato in vigore il nuovo regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio (Regolamento 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19/3/2015; ndr) che disciplina, tra l’altro, l’istituzione e la gestione delle Sicaf, società di investimento a capitale fisso.
La Sicaf è uno strumento di investimento noto agli investitori esteri ma nuovo per l’Italia, che presenta alcune caratteristiche che lo renderanno un’attraente alternativa ai fondi immobiliari, che sono stati negli ultimi dieci anni lo strumento prevalente per l’investimento immobiliare in Italia.
Cos'è una Sicaf. Una Sicaf è una società per azioni costituita nel rispetto di una speciale procedura autorizzativa, gestita dalla Banca d’Italia, che può essere amministrata internamente dal proprio consiglio di amministrazione oppure esternamente da parte di una società di gestione del risparmio (Sgr) o altra società di gestione, alla quale – in presenza di certi requisiti (pluralità di investitori e gestione autonoma sulla base di una politica di investimento predeterminata) – viene riconosciuto lo stesso trattamento regolamentare e fiscale (esenzione dalle imposte sui redditi) dei fondi comuni di investimento immobiliare.
Similmente a un fondo immobiliare, la Sicaf deve essere costituita con un capitale fisso, salva la facoltà di disporre successivi aumenti o diminuzioni di capitale in base alle effettive esigenze di investimento.
La Sicaf rientra nella categoria dei Fia, fondi di investimento alternativi, che sottostanno alla direttiva comunitaria sui gestori di fondi alternativi (c.d. Aifmd).
Forma societaria. In modo simile a quanto avviene in molti paesi esteri, soprattutto di common law, la Sicaf è, sostanzialmente, un fondo di investimento costituito in forma societaria, dotato di una propria personalità giuridica distinta da quella della società di gestione.
Questo elemento di semplicità aiuterà a superare le resistenze di investitori esteri che poco comprendevano o apprezzavano la natura dei fondi di diritto italiano, organizzati come patrimoni separati della società di gestione.
Ma non solo.
Da un lato l'attribuzione della personalità giuridica permette di semplificare l'intestazione dei rapporti in capo alla Sicaf, e non in capo alla Sgr per conto della Sicaf , rendendo immediatamente intuitiva l'identificazione del patrimonio della Sicaf (ad esempio ai fini di una due diligence) e l'esistenza di una cesura tra la responsabilità patrimoniale della Sicaf e quello della Sgr.
Dall'altro lato, la riconduzione al mondo societario permetterà di avvalersi di un impianto normativo articolato, nonché di una giurisprudenza consolidata, evitando i dubbi che a volte si creano in relazione ai fondi immobiliari a causa di un impianto normativo che ancora è molto ridotto (in comparazione a quello societario) e a una giurisprudenza quasi inesistente.
Flessibilità gestionale. Un altro aspetto che rende interessante le Sicaf è quello di poter optare tra due diverse modalità gestionali: - endodirezione, in cui l'amministrazione della Sicaf spetta al consiglio di amministrazione nominato e controllato direttamente dalla maggioranza dei soci/investitori; oppure - eterodirezione, dove l'amministrazione della Sicaf spetta a una diversa società esterna, costituita nella forma di una Sgr o mediante un simile procedimento autorizzativo, selezionata dagli stessi investitori.
E' interessante rilevare che il passaggio tra la forma endogestita e la forma eterogestita sarà possibile anche nel corso dell'esistenza della Sicaf. Governance.
Sarà possibile modulare la governance di una Sicaf con tutte le modalità ormai da anni sperimentate con le società di capitali: voto di lista, comitato esecutivo, azioni diversificate nei diritti, diritti di veto, opzioni put e call, diritti e obblighi di covendita, ecc.
L'unico limite che dovrà esser rispettato è quello di garantire che la gestione della Sicaf avvenga in autonomia dagli azionisti/investitori.
Ciò significa, ad esempio, che il numero di materie sulle quali la decisione ultima viene demandata all'assemblea dei soci dovrà essere limitato, in modo non dissimile da quanto avviene per le competenze del comitato consultivo dei fondi di investimento.
Fusione e scissione. La fusione e scissione delle Sicaf potrà essere attuata in modo più semplice, seguendo le norme poste per la fusione e scissione di società, mentre in relazione alla fusione dei fondi permangono ancora dubbi in merito ad alcuni elementi procedurali (come ad esempio per l'approvazione da parte dei creditori del fondo).
Sostituzione del gestore. Sebbene il diritto degli investitori di cambiare il gestore esista anche per i fondi, il cambiamento del gestore si rivelerà molto più pratico e semplice con le Sicaf, rafforzando questo importante elemento di protezione degli investitori.
Questo perché, pur cambiando gestore, resteranno immutati tutti i rapporti giuridici e gli elementi identificativi della Sicaf, evitando le numerose complicazioni che comporta - nei fondi immobiliari - lo spostamento del patrimonio del fondo dal cappello di una Sgr a quello di un’atra Sgr.
Questo comporterà, ad esempio: - il mantenimento del codice fiscale attribuito alla Sicaf, senza la necessità di apportare modifiche nei registri immobiliari; - la conservazione del nome delle parti dei contratti stipulati dalla Sicaf, senza la necessità di normare il subentro contrattuale della nuova Sgr; - non sarà più necessario stipulare atti ricognitivi delle garanzie concesse a valere sul patrimonio della Sicaf; - saranno sorpassati i dubbi che la sostituzione della Sgr costituisca evento traslativo degli elementi del patrimonio del fondo, con possibili conseguenze sul versante fiscale.
Impugnativa delle delibere. La tutela degli investitori di minoranza risulterà rafforzata, potendo costoro ricorrere agli strumenti previsti dal diritto societario per l'impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea dei soci, diversamente dai dubbi che esistono oggi in merito alla procedura da seguire per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei partecipanti a un fondo.
Insolvenza. La tutela del capitale sociale e dei diritti dei creditori risulterà probabilmente accentuata applicandosi le norme che impongono la riduzione e l'aumento obbligatorio del capitale in caso di perdite, nonché le norme sull'azione di responsabilità promossa dai creditori.
Molto probabilmente continueranno a non applicarsi neppure alle Sicaf(così come non si applicano ai fondi) le norme sul fallimento, sul concordato preventivo e le altre procedure previste dalla legge fallimentare per le situazioni di insolvenza, in quanto non si tratta di società che svolgono attività imprenditoriale.
Sarà comunque utile un chiarimento normativo sulla possibilità di applicare la normativa speciale dell'art. 57 del Testo Unico della Finanza sulla liquidazione coatta dei fondi, nonché, auspicabilmente, le procedure di ristrutturazione del debito, che sarebbe utile poter applicare anche ai fondi.
Procedimento autorizzativo. La necessità che una Sicaf, anche nel caso in cui sia gestita da una Sgr e sia destinata all’investimento solo da parte di investitori qualificati, preveda la previa autorizzazione da parte di Banca d'Italia, rimane uno svantaggio competitivo rispetto ai fondi riservati a investitori qualificati, che possono essere liberamente costituiti dalla Sgr che li gestisce.
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