La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha recentemente fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge "Salva Casa" al Testo Unico dell'Edilizia. Queste indicazioni riguardano in particolare l'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che coordina il procedimento di accertamento di conformità edilizia con quello di compatibilità paesaggistica, come previsto dall'articolo 167 del Codice dei beni culturali.
La Soprintendenza ha chiarito che, per le richieste di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate a partire dal 28 luglio 2024, si avvarrà, ove possibile, del meccanismo del silenzio assenso previsto dall'articolo 36-bis. Pertanto, trascorsi inutilmente 90 giorni dal ricevimento della richiesta di parere di compatibilità paesaggistica, quest'ultima sarà considerata accertata. L'applicazione del silenzio assenso rimane invariata per le richieste alla Soprintendenza di pareri obbligatori legati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate, come previsto rispettivamente dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e dall'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.