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14 Aprile 2026
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La delibera n. 1634/2025 approva linee di indirizzo politico-amministrative che consentono al Comune di Milano di concludere accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, al solo fine di permettere la prosecuzione e la conclusione di procedimenti edilizi rimasti bloccati a seguito delle nuove linee interpretative introdotte nel 2024 e nel 2025.
Ambito di applicazione.
La delibera prevede di agire in analogia con la deliberazione n. 1409/2025 e non riguarda indistintamente tutti i titoli edilizi; si applica a procedimenti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: il titolo edilizio non è ancora stato rilasciato o non si è formato, con particolare riferimento a procedimenti già istruiti ma interrotti o preclusi dalle nuove linee di indirizzo comunali; titoli edilizi autodichiarati o rilasciati per i quali il Comune abbia già avviato un procedimento di autotutela non ancora concluso. La misura è volta a gestire pratiche incagliate in fase istruttoria o non definitivamente consolidate.
Finalità degli accordi ex art. 11.
Gli accordi sono concepiti per salvaguardare l'istruttoria già svolta (pareri, conferenze di servizi, valutazioni tecniche), evitare l'azzeramento dei procedimenti, consentire la ripresa dell'iter secondo i nuovi criteri interpretativi comunali, ridurre e prevenire il contenzioso amministrativo. L'accordo non è automatico né imposto d'ufficio e richiede una specifica istanza dell'interessato.
Contenuto essenziale degli accordi.
Per il Comune: continuità dell'istruttoria già svolta, anche mediante conservazione degli effetti dei pareri acquisiti, fatto salvo il potere discrezionale dell'ufficio competente per la prosecuzione; trasmissione degli atti agli uffici competenti; conclusione del procedimento nei termini di legge. Per il privato: presentazione di una nuova istanza edilizia coerente con le linee di indirizzo già emanate (DGC 199/2024 e 552/2025) per l'approvazione del progetto entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo; rinuncia al contenzioso, pendente o futuro, contro i provvedimenti già adottati. La competenza alla stipula è dei dirigenti, non della giunta.
Rapporto con i procedimenti penali.
La delibera richiama le indagini penali solo come scenario di fatto e non attribuisce ad esse effetti automatici sui titoli edilizi già rilasciati. Non introduce sospensioni automatiche dei titoli, obblighi di riesame o obblighi di adesione agli accordi.
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