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14 Maggio 2026

DL Piano Casa: misure per ERP, ERS ed edilizia integrata

di Avvocato Guido Inzaghi

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 104, il decreto-legge n. 66/2026 contenente Disposizioni urgenti per il Piano Casa (DL Piano Casa). Il provvedimento si articola in tre pilastri: 1) misure per favorire interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS); 2) istituzione del Fondo housing coesione a sostegno di ERS ed ERP; 3) programmi di edilizia integrata (EI) destinati a soggetti non eleggibili ai programmi ERS o ERP.

Interventi ERP ed ERS. Il DL Piano Casa istituisce il Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale, con autorizzazione di spesa complessiva pari a 970 milioni di euro da erogare tra il 2026 e il 2030. I contributi sono destinati: ai soggetti costituiti o partecipati da enti territoriali con scopo di acquisizione, costruzione, gestione e cessione di beni per ERP ed ERS (Soggetti Attuatori); a interventi di ripristino di ERP non assegnabile per carenze manutentive e al recupero di immobili destinati a ERS; previa stipula di apposita convenzione con Invitalia S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. 36/2023.

Per gli interventi ERS, le offerte sono ammissibili se: 1) prevedono una riduzione del canone calmierato applicabile a livello territoriale; 2) riguardano immobili inseriti in un elenco di beni pubblici non redditizi e non in uso; 3) sono attuate nell'ambito di programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana.

Per assicurare l'attuazione degli interventi ERS e ERP, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2027. In un'ottica di semplificazione: il Commissario può operare in deroga alle previsioni di legge in analogia a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del DL 104/2023, restando ferme le funzioni di indirizzo, monitoraggio e verifica attribuite alla cabina di monitoraggio; per l'approvazione degli atti necessari, il Soggetto Attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 241/1990, con assenso delle amministrazioni silenti, assenti o autrici di dissenso immotivato; per interventi individuati come complessi, in caso di dissenso di una delle amministrazioni coinvolte, il Commissario può proporre il rinvio della questione al Consiglio dei ministri per le determinazioni conseguenti.

Fondo housing coesione. Per finanziare gli interventi ERS e ERP, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato nel 2026 a sottoscrivere quote per 100 milioni di euro di un fondo dedicato denominato Fondo housing coesione, istituito da INVIMIT SGR S.p.A. Il Dipartimento sottoscrive il regolamento di gestione predisposto da Invimit, che definisce modalità di adesione, politiche di investimento, tempistiche di realizzazione e procedure di verifica, controllo e rendicontazione. Le quote possono essere sottoscritte, tramite accordi di finanziamento ex art. 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, anche da regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e da amministrazioni centrali titolari di programmi nazionali che destinano risorse a priorità di edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili. In tali casi, nel Fondo sono istituiti comparti dedicati al Dipartimento e a ciascun sottoscrittore, idonei a garantire la segregazione contabile delle risorse europee e nazionali.

Programmi di edilizia integrata (EI). Il DL prevede programmi infrastrutturali rivolti a soggetti per i quali l'accesso al libero mercato abitativo è economicamente non sostenibile e che non possono accedere a ERS o ERP. Le caratteristiche principali sono: realizzazione prevalentemente con investimenti privati, con risorse pubbliche limitate a quelle disponibili a legislazione vigente; sviluppo congiunto, nello stesso contesto territoriale, di edilizia convenzionata e residenziale libera non convenzionata; destinazione agli interventi di edilizia convenzionata in misura non inferiore al 70% dell'investimento complessivo nel medesimo contesto; finalizzazione alla locazione o alla vendita a canone o prezzo calmierati di unità abitative destinate, tra gli altri, a studenti universitari fuori sede o lavoratori del settore privato, con riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona.

Se gli interventi di edilizia integrata rientrano in programmi di investimento di interesse strategico ai sensi dell'art. 13 del DL 104/2023 e comprendono un investimento diretto estero almeno pari a un miliardo di euro, è nominato il Commissario straordinario di Governo ai sensi del medesimo art. 13, con i poteri di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Gli atti amministrativi necessari sono rilasciati nell'ambito di una conferenza di servizi semplificata che, in caso di esito positivo, si conclude con un'autorizzazione unica avente effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il Commissario può avvalersi di una struttura di supporto alle sue dirette dipendenze e, su base convenzionale, delle competenti strutture delle amministrazioni territoriali interessate.

Per gli interventi di edilizia convenzionata sono previste inoltre: l'applicazione degli artt. 3, comma 4, lett. A), e 8, comma 2, del DL; l'esclusione della superficie direttamente interessata dall'intervento dal computo della superficie lorda dell'intervento; la possibilità di attuare gli interventi edilizi in parallelo alle attività di bonifica, con scomputo dei relativi costi dagli oneri di urbanizzazione previo consenso del comune interessato. In tal caso, la presentazione del titolo abilitativo deve essere accompagnata da una relazione tecnica sul coordinamento tra attività edilizie e bonifica.

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