Ultime notizie

5 Novembre 2025

Il criterio di continuità del Consiglio di Stato tra demolizione e ricostruzione

di Red

Condividi:
Facebook
Linkedin
Twitter
Whatsapp
16x9
Angle Left
Angle Right
ADV 970x90

Con la sentenza n. 8542/2025, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado e ha annullato l'attestazione di conformità edilizia e urbanistica con cui il Comune di Milano aveva ritenuto legittimo un intervento di demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione d'uso da industriale a residenziale, realizzato sulla base di una SCIA alternativa al permesso di costruire.

La decisione, pur riconoscendo che la nozione di ristrutturazione edilizia si è evoluta nel tempo rispetto alla rigida "fedele ricostruzione", chiarisce che la demolizione e ricostruzione può essere qualificata come ristrutturazione solo se sussiste un'effettiva continuità tra il fabbricato demolito e quello ricostruito.

In assenza di una definizione normativa puntuale di "continuità", il Consiglio di Stato ne individua i presupposti applicativi: l'intervento deve riguardare un unico edificio, con esclusione di accorpamenti o frazionamenti di volumi; deve esserci contestualità temporale tra demolizione e ricostruzione, legittimate dal medesimo titolo edilizio; il volume dell'edificio ricostruito non può superare quello del fabbricato demolito, salvo incrementi volumetrici una tantum espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali per gli interventi di ristrutturazione.

L'intervento deve risultare neutro quanto all'impatto fisico sul territorio. In mancanza della continuità, l'opera è da qualificarsi come nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli del Comune di Milano e della società proprietaria, confermando l'annullamento dell'attestazione di conformità del titolo edilizio.

7x10

Real Estate in evoluzione in un mondo che cambia. Il tema della 27 edizione di RE ITALY mette in luce il dinamismo del settore i