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3 Dicembre 2015

Mutui in valuta estera: non sono protetti dal rischio cambio

di red

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Le norme europee sulla protezione dei consumatori nei servizi di investimento non coprono i rischi di cambio per i mutui e prestiti in valuta estera

Le operazioni di cambio, nell'ambito di alcuni tipi di mutui in valuta estera, non costituiscono servizi di investimento, quindi non sono soggette alla norme di diritto dell'Unione relative alla protezione degli investitori. 

Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con una sentenza respingendo di fatto il ricorso presentato da due coniugi ungheresi che avevano stipulato un prestito in valuta estera per l'acquisto di un'auto, esponendosi così al rischio di svalutazione del fiorino ungherese rispetto alla valuta con la quale è stato stipulato il contratto. 

La Corte europea ha rilevato che operazioni di cambio realizzate nell'ambito della concessione di un mutuo in valuta estera come quello in esame, costituiscono attività puramente accessorie alla concessione e al rimborso del prestito: "fungono unicamente da modalità di esecuzione di queste due obbligazioni essenziali del contratto di mutuo". 

Poiché "il mutuatario mira solamente a ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene o di un servizio" e, non a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera, "le operazioni di cui trattasi non hanno lo scopo di realizzare servizi di investimento". Peraltro, spiega la Corte, in virtù della direttiva, "tali operazioni non costituiscono neppure, di per sé, servizi siffatti". 

Le operazioni di cambio in parola sono inoltre connesse a uno strumento (il contratto di mutuo) che non costituisce uno strumento finanziario ai sensi della direttiva. 

A tal proposito, la Corte rileva che "dette operazioni non vertono su un contratto finanziario a termine standardizzato (future), in quanto non hanno per oggetto la vendita di un bene finanziario ad un prezzo stabilito al momento della conclusione del contratto".

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