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3 Marzo 2016

OPMI: al via discussione su nuova normativa mutui

di cas

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All'interno dell'Osservatorio Parlamentare sul Mercato Immobiliare ci si sta confrontando sulle diverse sfaccettature dello schema di decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive - MCD) sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (Atto del Governo 256) introduce l’articolo 120-quinquiesdecies nel Testo unico bancario (TUB), in attuazione dell'articolo 28 della direttiva MCD. Tale articolo disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive. Tra gli esperti chiamati ad alimentari i lavori, Paolo Crisafi DG Assoimmobiliare si è soffermato sullo studio analitico effettuato dichiarando: "In particolare, la disposizione enuncia che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. In questa direzione, si prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza. Qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura”.

“Il valore della garanzia – ha aggiunto Crisafi – è stimato con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 120-duodecies in materia di valutazione dei beni immobili. Tale ultima disposizione, introdotta dallo stesso schema di decreto legislativo, stabilisce che la valutazione degli immobili ai fini della concessione del credito deve essere condotta da soggetti terzi, che adottino standard affidabili, competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole”.

"Tra le proposte al vaglio si potrebbe indicare espressamente – ha proseguito Crisafi – nella disposizione in parola la circostanza che il perito, persona fisica o giuridica qualificata, abbia ad offrire adeguate garanzie di professionalità nelle prestazioni estimative su immobili, tenuto conto di standard valutativi di carattere internazionale globale e delle best practice applicate dalla parte più avanzata dell’industria immobiliare, da assumere come applicabili anche da parte di soggetti istituzionali che esercitano, per finalità statutarie, anche attività estimative immobiliari".

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