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30 Aprile 2026
29 Aprile 2026
Un istituto finanziario che concede un mutuo espresso in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza.
A stabilirlo è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo aver esaminato il caso di alcuni mutuatari, che all’epoca percepivano i loro redditi in lei rumeni.
I mutuatari, che avevano sottoscritto con la banca rumena Banca Româneasca mutui espressi in franchi svizzeri, si impegnavano a rimborsare le rate mensili dei crediti in franchi e accettavano di assumersi il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio.
A seguito di una variazione considerevole del tasso di cambio, i mutuatari si sono rivolti alla giustizia sostenendo che, al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca non abbia spiegato loro con chiarezza i potenziali rischi.
Alla luce di questa prassi della banca, i mutuatari hanno chiesto che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in franchi senza tener conto dell’eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio, venisse dichiarata abusiva e non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede una direttiva dell’Unione Europea.
La Corte ha constatato che il suo carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile.
Spetta pertanto al giudice nazionale verificare se il consumatore sia stato informato dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo.
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