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Il sismabonus è valido anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
È il principale chiarimento arrivato dall'Agenzia delle Entrate, che sottolinea come ai lavori di demolizione con ricostruzione sia necessario applicare l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.
L'Agenzia specifica che il sismabonus può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l'immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. L'intervento infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all'interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno.
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