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Le passività interne di un sistema di banche di credito cooperativo, come quello facente capo a Iccrea, devono essere computate ai fini del calcolo dei contributi ordinari al Fondo nazionale di risoluzione. E' quanto ha stabilito nella sentenza odierna la Corte di giustizia Ue, confermando l'impostazione data dall'avvocato generale nel luglio scorso. Il procedimento riguarda la causa che vede Iccrea contro Bankitalia davanti al Tar del Lazio. La prima ha contestato i provvedimenti con cui la Banca d'Italia le ha intimato di pagare circa 37 milioni di euro a titolo di contributi per gli anni 2015 e 2016 destinati al Fondo nazionale di risoluzione e al Single Resolution Fund.
Per Iccrea il "quantum" dovuto era sbagliato, non avendo la Banca d'Italia tenuto conto della peculiarità del sistema integrato Iccrea/banche di credito cooperativo e del fatto che le passività tra Iccrea stessa e le sue banche di credito cooperativo avrebbero dovuto essere considerate infragruppo o comunque ricevere un trattamento simile a quello dei prestiti agevolati, con l'effetto che l'ammontare dei contributi avrebbe dovuto essere assai inferiore a quello preteso.
Per la Corte, "le passività che costituiscono il risultato di transazioni e rapporti tra una banca di secondo livello, che non è istituto di credito agevolato (come Iccrea), e gli altri enti membri di una rete di banche cooperative, in assenza di un sistema di controllo, non sono escluse ai fini del computo dei contributi al Fondo nazionale di risoluzione".
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