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Niente sanzioni per gli errori nel pagamento dell'imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione degli immobili d'impresa.
A sancirlo l'Agenzia delle entrate, che con la risoluzione n. 70/e del 23 ottobre ha riconosciuto le difficoltà interpretative della disposizione relativa alla rivalutazione dei beni immobili d'impresa prevista nel decreto anticrisi.
Tale disposizione aveva concesso alle società che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, pagando un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali.
Le due situazioni che hanno causato errori riguardano la misura del tasso di interesse applicato alle due rate successive alla prima (3% annuo) e alla non applicabilità a questi versamenti dell'ulteriore rateizzazione prevista per i saldi e gli acconti delle imposte sui redditi.
Ora le Entrate precisano che alle società che hanno rivalutato i propri beni immobili versando l’imposta sostitutiva, ma hanno sbagliato le modalità di pagamento per errata interpretazione della norma istitutiva, non saranno applicate sanzioni.
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