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3 Dicembre 2025

Approvato il DDL semplificazioni: novità per edilizia, real estate e donazioni

di Studio Belvedere & Partners

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Lo scorso 26 novembre, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (DDL semplificazioni), attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Già vagliato dal Senato l'8 ottobre 2025, il DDL introduce novità rilevanti riguardanti, tra l'altro, il diritto amministrativo, l'edilizia e la circolazione dei beni immobili provenienti da donazione.

Per l'edilizia e gli aspetti di diritto amministrativo, la legge prevede: la riduzione, da dodici a sei mesi, del termine entro il quale un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dalla pubblica amministrazione, ferma restando la possibilità di annullamento in autotutela oltre i sei mesi nei casi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato; l'estensione del silenzio-assenso alle domande di permesso di costruire per interventi su immobili vincolati, quando per l'intervento siano già stati acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità competenti; l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, volti alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e realizzati dai soggetti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. 30 giugno 2025, n. 95.

Gli interventi sono sempre consentiti con SCIA, possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente e sono consentiti sugli edifici con destinazione d'uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale o commerciale, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso.

Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego degli immobili per le finalità indicate, si applica la disciplina di cui all'articolo 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 per le singole unità immobiliari. Il mutamento di destinazione d'uso è sempre consentito (fatta salva la facoltà degli strumenti urbanistici comunali di stabilire specifiche condizioni), non è assoggettato al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né all'obbligo della dotazione minima di parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. In ogni caso, i soggetti beneficiari stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni idonee, tenuto conto della destinazione d'uso risultante e del numero dei potenziali soggetti alloggiati, a mitigare l'incremento del carico urbanistico.

È inoltre prevista la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in via temporanea la concessione di porzioni di sedime stradale pubblico ad uso parcheggio e per il carico e scarico bagagli, nel rispetto delle limitazioni generali sull'occupazione della sede stradale. È prorogata al 30 giugno 2027 la validità dei titoli rilasciati per l'installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale.

Tra le novità in materia di donazione, la riforma, sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato: elimina la possibilità per gli eredi esclusi e lesi nella quota di legittima di agire direttamente contro i terzi acquirenti chiedendo la restituzione del bene, ferma la tutela dei legittimari che conservano un diritto di credito nei confronti del donatario; rafforza le garanzie creditizie, consentendo agli istituti di credito di accettare senza particolari criticità immobili provenienti da donazione quali garanzie ipotecarie; semplifica l'accettazione dell'eredità.

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