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14 Aprile 2026
14 Aprile 2026
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 16 dicembre 2025, ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro il Testo unico del turismo della Regione Toscana (L.R. 61/2024), confermandone l'impianto complessivo.
Aumento della capacità ricettiva degli alberghi (art. 22, comma 6): è legittima la previsione che consente agli alberghi di aumentare la capacità ricettiva fino al 40% mediante l'associazione di unità immobiliari residenziali situate entro 200 metri, riconoscendo ai comuni il potere di fissare limiti più restrittivi. Tale potere è coerente con la funzione di pianificazione urbanistica e non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e libertà di iniziativa economica.
Destinazione d'uso delle attività extralberghiere (art. 41, comma 3): è conforme all'art. 3 Cost. la norma che consente l'attività ricettiva extralberghiera solo in immobili con destinazione d'uso turistico-ricettiva, escludendo quelli a destinazione residenziale, in quanto tali attività sono organizzate e svolte in forma imprenditoriale.
Regime transitorio (art. 144, comma 3): è legittima la disciplina che rinvia l'applicazione dell'art. 41, comma 3, al 1° luglio 2026, consentendo fino a tale data l'uso di immobili sia residenziali sia turistico-ricettivi, senza determinare disparità di trattamento tra proprietari.
Limitazioni alla capacità ricettiva massima di più attività nello stesso edificio (art. 41, comma 4): non viola la libertà di iniziativa economica la disposizione che limita il numero di camere e la capacità ricettiva complessiva quando uno stesso soggetto gestisce più strutture (affittacamere, bed and breakfast, residenze d'epoca) nello stesso edificio, al fine di evitare elusioni dei limiti dimensionali previsti dalla legge.
Obbligo di gestione imprenditoriale (artt. 42-45): è legittimo l'obbligo di gestione in forma imprenditoriale per le strutture ricettive extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione, trattandosi di regole sulle modalità di esercizio dell'attività ricettiva, riconducibili alla competenza legislativa regionale in materia di turismo.
Limitazioni alle locazioni turistiche brevi (art. 59): è conforme alla Costituzione la norma che attribuisce ai comuni ad alta densità turistica e ai comuni capoluogo il potere di individuare zone e limiti per le locazioni turistiche brevi, subordinandone l'esercizio al rilascio di un'autorizzazione quinquennale, in quanto rientrante nelle materie del governo del territorio e del turismo.
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