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Una sorta di corto circuito normativo rischia di lasciare le casse e i fondi sanitari a carattere assistenziale, cui sono iscritti 11 milioni di lavoratori, senza una disposizione che confermi esplicitamente la loro natura di enti non commerciali nei confronti del Fisco.
A livello aziendale, nazionale o di altre aggregazioni, fondi e casse sanitari offrono - prevalentemente a favore dei lavoratori dipendenti - prestazioni sanitarie integrative e talvolta sostitutive di quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il problema del loro inquadramento fiscale nasce dalla formulazione del nuovo Testo Unico del Terzo Settore. L’art. 4 comma 2 del Codice prevede infatti che “non sono enti del Terzo Settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4…”.
I fondi sanitari, che per la quasi totalità sono di natura negoziale, in quanto promossi, controllati e sottoposti a direzione e coordinamento di organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, rientrano quindi letteralmente fra i soggetti esclusi dal Terzo Settore, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del Codice.
Sennonché l’art. 89, comma 4, del Codice medesimo ha modificato l’art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, eliminando il riferimento alle associazioni assistenziali e così privando i fondi sanitari del necessario supporto normativo di carattere fiscale.
In definitiva, l’intervenuta modifica dell’art. 148, unitamente all’assolutamente corretta esclusione dei fondi sanitari dal Codice, ex art. 4, comma 2, del Codice stesso, ha determinato una situazione per cui i fondi sanitari sono rimasti privi di una disposizione di riferimento che confermi la loro ovvia natura di enti non commerciali, con potenziali implicazioni e conseguenze sulla contabilità, sulla natura degli eventuali avanzi di esercizio e in generale sul regime fiscale.
Questa situazione deve trovare pronta soluzione in sede di prossima emanazione del Decreto correttivo del Codice, inserendo nell’art. 148, comma 3, del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi, come modificato dall’art. 89 comma 4 del Codice, l’espresso riferimento alle attività assistenziali, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.
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