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Con la sentenza n. 1878 del 9 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi anche in presenza di difformità urbanistiche. È superato, dunque, l'orientamento che subordinava la formazione del titolo alla piena conformità dell'istanza alla normativa e alla strumentazione urbanistica, tesi priva di fondamento nel dato normativo, in contrasto con la finalità di semplificazione dell'istituto e lesiva delle esigenze di certezza del diritto, poiché pone l'istante in uno stato di perenne insicurezza sul perfezionamento del titolo.
Ai fini della formazione del silenzio assenso è sufficiente che la domanda sia corredata dalla documentazione ritenuta "essenziale" dalla legge, vale a dire quella indicata all'art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/2001. In presenza di tale documentazione, l'istanza è effettivamente configurabile, con conseguente obbligo per la pubblica amministrazione di provvedere nei termini; decorso inutilmente il termine, il silenzio assenso si intende formato.
Eventuali difformità urbanistiche non rientrano tra gli elementi minimi indispensabili dell'istanza, non la rendono inidonea a una pronuncia da parte dell'amministrazione e non impediscono il perfezionamento del titolo per silentium. Il permesso eventualmente formatosi resta suscettibile di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90.
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