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14 Aprile 2026
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La perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale (Ute) che ha rettificato o rettificherà il valore di un immobile, secondo quanto prevede la riforma del Catasto, potrà essere contestata con perizia di parte.
Lo stabilisce una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (sent. n.5900/14) che, sulla base di una perizia di parte più dettagliata, ha sconfessato l’Ute.
Da quest'anno, con l'entrata in vigore dell'attesa riforma sugli estimi, il sistema di calcolo della rendita non sarà espressa in vani, ma in metri quadri: il lavoro di revisione dei registri del Catasto sarà svolto da 106 commissioni censorie nei Comuni interessati dalla riforma.
Chi non è convinto della rivalutazione catastale del proprio immobile può ricorrere alla Commissione Tributaria.
Potrà farlo con la perizia di un geometra, o di un altro esperto autorizzato, che indichi il valore finale dell’immobile.
La Cassazione, con una sentenza del 2014, aveva anticipato questo stesso principio: poiché dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall’Ufficio tecnico erariale costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto.
Di conseguenza, la perizia di parte del proprietario dell’immobile può essere ritenuta valida, a condizione che il giudice spieghi e motivi le ragioni per le quali la ritenga corretta e più convincente di quella redatta dall’UTE.
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