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23 Giugno 2025
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In Italia sono molte le scuole che potrebbero finire sotto sequestro perché non conformi alle norme antisismiche.
I terremoti non sono soggetti a prevedibilità, per questo, secondo la Cassazione, sono da chiudere a scopo di prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di nuovi edifici, tutte le scuole che non rispettano in pieno gli standard di sicurezza anticrollo in caso di terremoto, anche quando lo scostamento dai parametri è minimo e anche se la struttura si trova in una zona a basso rischio sismico.
I giudici hanno accolto il ricorso della Procura di Grosseto nei confronti di Francesco Limatola, il sindaco di Roccastrada indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica. A riportarlo è l'Ansa.
Contro il sequestro della scuola primaria e secondaria, Limatola aveva fatto ricorso e il tribunale del Riesame lo scorso 26 aprile lo aveva accolto togliendo i sigilli. Per il Riesame era insussistente un pericolo concreto e attuale di crollo. L’ordinanza rilevava inoltre che, in applicazione dell’indicatore del rischio di collasso previsto dalle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto il 14 gennaio 2008, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo un’inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore 1.
La Procura di Grosseto ha protestato in Cassazione sostenendo che la scuola deve essere chiusa perché il pericolo per l’incolumità pubblica nella non prevedibilità dei terremoti doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto.
Secondo il pm, nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima. Dando ragione al pm, la Suprema Corte ha sottolineato che nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento; per questo, l’inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo.
Il tribunale del Riesame dovrà rimeditare il via libera al dissequestro.
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