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14 Aprile 2026
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Il Decreto fiscale D.L. 124/2019 all'art. 4 prevede che, a far tempo dal primo gennaio 2020, i committenti che si configurino come sostituti d'imposta, allorchè affidino il compimento di un'opera o di un servizio ad una impresa, siano tenuti in proprio al versamento delle ritenute d'imposta trattenute dalla impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai
lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
Il tutto sotto sanzione amministrativa e penale.
Ai fini applicativi della norma (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973) giova ricordare che sono da considerarsi sostituti d'imposta in particolare:
- enti e società commerciali (soggetti IRES)
- società di persone e associazioni (Snc, Sas)
- artisti e professionisti (pittore, scultore, avvocato, commercialista, notaio)
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole
- Condominii
La platea degli interessati è dunque amplissima e riguarda milioni di soggetti fiscali.
Quanto alla tipologia delle opere o dei servizi, citiamo, a titolo esemplificativo:
- l'esecuzione di opere edilizie vere e proprie
- le opere di manutenzione anche ordinaria degli immobili o degli impianti domestici o condominiali
- le manutenzioni degli impianti industriali
- i servizi di vigilanza
- la pulizia degli uffici, la gestione della manutenzione dei "computer" per i professionisti
- le forniture di beni per la parte relativa alla messa in opera e in funzione
- il rifacimento degli interni di negozi, bar, ristoranti
- gli appalti di servizi e di opere alberghieri
- gli appalti agricoli.
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