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04 Aprile 2026
Cambiano le regole per accedere alla sospensione delle rate di mutuo sulla prima casa con un emendamento approvato in commissione Lavoro del Senato, a firma di Tamara Blazina (Pd), che tutela maggiormente i lavoratori precari.
La misura riscrive gli articoli della Finanziaria 2008 che hanno istituito il Fondo di solidarietà ad hoc e disciplinato la materia e, come sottolinea la firmataria, puntano a migliorare l'accesso al meccanismo, soprattutto in un momento di crisi occupazionale.
Fra le novità viene chiarito che la sospensione “non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive”.
Le norme riscrivono i requisiti per poter fare domanda con una maggiore attenzione ai lavoratori cosiddetti atipici: potrà fare domanda, a determinate condizioni, chi ha cessato un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato oltre a quello a tempo indeterminato.
Possibile l'accesso anche per i parasubordinati (sul punto le nuove norme riscrivono le attuali facendo specifico riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative).
Con le nuove norme la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa può essere richiesta in tre casi che devono essere avvenuti entro i tre anni precedenti.
Il primo è la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato che non sia avvenuto per risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore.
Dovrebbero poter fruire del beneficio anche i cosiddetti esodati in seguito ad accordi collettivi tra datori di lavoro e sindacati.
Il secondo caso riguarda la cessazione di rapporti di lavoro non subordinati di natura coordinata e continuativa ad eccezione sempre delle risoluzioni consensuali, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore.
Infine il terzo caso ricomprende la morte o il riconoscimento di handicap grave o l'invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
Nell'emendamento, che prevede un articolo aggiuntivo all'articolo 51 del Ddl Lavoro, si prevede che la sospensione può operare anche per i mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite o cartolarizzazioni; per quelli erogati per portabilità tramite surroga; e per quelli che siano già stati sospesi ma entro un limite complessivo di 18 mesi.
Vengono anche disciplinati più in dettaglio i casi per i quali la sospensione non può essere richiesta: ad esempio se c'è un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure se si fruisce già di agevolazioni pubbliche oppure se c'è già un'assicurazione a garanzia degli eventi che consentono l'ammissibilità come appunto la perdita del lavoro.
Infine si prevede che, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il fondo di solidarietà non provvede più al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma agli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione» al netto della componente di maggiorazione sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui.
Le nuove misure prevedono infine l'applicazione solo alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate alla data di entrata in vigore della legge.
Il Fondo, si specifica, “opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse”.
L'obiettivo, spiega la presentatrice, è quello di ampliare l'accesso all'agevolazione a tutti i lavoratori indipendentemente dalla categoria contrattuale, sulla linea delle novità che la riforma introdurrà nel mercato del lavoro.
La misura riscrive gli articoli della Finanziaria 2008 che hanno istituito il Fondo di solidarietà ad hoc e disciplinato la materia e, come sottolinea la firmataria, puntano a migliorare l'accesso al meccanismo, soprattutto in un momento di crisi occupazionale.
Fra le novità viene chiarito che la sospensione “non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive”.
Le norme riscrivono i requisiti per poter fare domanda con una maggiore attenzione ai lavoratori cosiddetti atipici: potrà fare domanda, a determinate condizioni, chi ha cessato un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato oltre a quello a tempo indeterminato.
Possibile l'accesso anche per i parasubordinati (sul punto le nuove norme riscrivono le attuali facendo specifico riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative).
Con le nuove norme la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa può essere richiesta in tre casi che devono essere avvenuti entro i tre anni precedenti.
Il primo è la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato che non sia avvenuto per risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore.
Dovrebbero poter fruire del beneficio anche i cosiddetti esodati in seguito ad accordi collettivi tra datori di lavoro e sindacati.
Il secondo caso riguarda la cessazione di rapporti di lavoro non subordinati di natura coordinata e continuativa ad eccezione sempre delle risoluzioni consensuali, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore.
Infine il terzo caso ricomprende la morte o il riconoscimento di handicap grave o l'invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
Nell'emendamento, che prevede un articolo aggiuntivo all'articolo 51 del Ddl Lavoro, si prevede che la sospensione può operare anche per i mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite o cartolarizzazioni; per quelli erogati per portabilità tramite surroga; e per quelli che siano già stati sospesi ma entro un limite complessivo di 18 mesi.
Vengono anche disciplinati più in dettaglio i casi per i quali la sospensione non può essere richiesta: ad esempio se c'è un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure se si fruisce già di agevolazioni pubbliche oppure se c'è già un'assicurazione a garanzia degli eventi che consentono l'ammissibilità come appunto la perdita del lavoro.
Infine si prevede che, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il fondo di solidarietà non provvede più al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma agli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione» al netto della componente di maggiorazione sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui.
Le nuove misure prevedono infine l'applicazione solo alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate alla data di entrata in vigore della legge.
Il Fondo, si specifica, “opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse”.
L'obiettivo, spiega la presentatrice, è quello di ampliare l'accesso all'agevolazione a tutti i lavoratori indipendentemente dalla categoria contrattuale, sulla linea delle novità che la riforma introdurrà nel mercato del lavoro.
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