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15 Gennaio 2026
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Nella vicenda legislativa relativa all'oro della Banca d'Italia il punto di svolta sembra essere il recente parere reso dalla Banca centrale europea, che ha chiarito che trasferire le riserve dallo stato patrimoniale della Banca d'Italia allo Stato italiano violerebbe il divieto di finanziamento monetario (art. 123 del Trattato per il funzionamento dell'UE) e contrasterebbe con il principio di indipendenza finanziaria (art. 130). Del resto, la BCE ha anche sottolineato che non è chiaro quale sia la concreta finalità della proposta perché manca una relazione illustrativa che ne illustri la ratio.
In questo scenario sembra utile ricordare la natura e il ruolo istituzionale della Banca d'Italia quale base per un corretto approfondimento, tra l'altro, sull'appartenenza dell'oro. Non va infatti dimenticato che per molto tempo si è - erroneamente - sostenuto che la Banca d'Italia fosse un soggetto privato di proprietà delle stesse banche vigilate, per aprire la strada a una "acquisizione" da parte del governo.
La natura della Banca è pubblica, come per tante altre istituzioni (enti pubblici, strutture dello Stato, autorità indipendenti). Il passaggio all'appartenenza al popolo dell'oro è, invece, un'astrazione e non corrisponde a un concetto di diritto positivo né tantomeno a un principio della Costituzione, secondo la quale ad appartenere al popolo è la sovranità, come assioma di rilievo eminentemente politico. Mentre i beni appartengono, come noto, allo Stato, agli enti locali o a enti pubblici.
La Banca d'Italia è un'istituzione pubblica fin dalla legge bancaria del 1936, che la definiva "Istituto di diritto pubblico", stabilendo che il suo capitale fosse di trecento milioni di lire e potesse essere posseduto solo da casse di risparmio, banche pubbliche, istituti di previdenza, assicurazioni (art. 20 L.b.).
Più di recente la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) ha precisato che la Banca d'Italia, "istituto di diritto pubblico", è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. Tale legge impone poi in modo esplicito alla normativa nazionale di assicurare alla Banca d'Italia e ai suoi organi l'indipendenza richiesta a livello comunitario per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
Oggi le quote del capitale della Banca d'Italia (7,5 miliardi di euro) sono ripartite tra una platea ben più vasta, 175 partecipanti (con massimo il 5% di voto), in modo diffuso proprio per garantire l'indipendenza della Banca d'Italia; in base all'art. 6 dello Statuto della Banca, l'assemblea dei partecipanti non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal TFUE, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale alla Banca d'Italia o al governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Nel tempo la struttura istituzionale è stata rafforzata per garantire che le funzioni pubbliche assegnate alla Banca - anche a livello europeo - fossero svolte senza condizionamenti esterni.
Di fondo, come ricordato, la Banca d'Italia è dal 1936 un istituto di diritto pubblico perché così la definisce la legge e perché svolge funzioni pubbliche di interesse generale, tra le quali anche la gestione in esclusiva delle riserve ufficiali.
Il governatore ha le competenze e i poteri riservati ai membri degli organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dal SEBC; in particolare, in qualità di componente del Consiglio direttivo della BCE, contribuisce a formulare la politica monetaria per l'area dell'euro e partecipa alle decisioni in materia di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM).
La Banca d'Italia, come parte del sistema, persegue l'obiettivo, previsto dall'articolo 127 del Trattato, di garantire la stabilità dei prezzi, ossia preservare il valore della moneta, e agisce nel rispetto dello statuto del sistema e secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Al tempo stesso la Banca d'Italia, come le altre banche centrali nazionali, conserva la propria soggettività e la propria collocazione nell'ordinamento dello Stato di appartenenza, resta regolata dalle leggi di quest'ultimo e continua a svolgere le funzioni, diverse da quelle facenti capo al SEBC, che le competono in base all'ordinamento nazionale, rispetto alle quali conserva piena capacità.
Quindi, se è vero che la Banca d'Italia è un'istituzione pubblica italiana, è anche vero che, facendo parte della BCE e del SEBC, è partecipe di un'istituzione europea. Da queste considerazioni si comprende meglio sia come non sarebbe stato possibile attribuire la proprietà della Banca allo Stato italiano, come si è tentato di fare qualche anno fa, sia su quali fondamenti istituzionali si basa ora il parere reso dalla BCE sulla questione delle riserve auree, che, a loro volta, non possono essere trasferite con un emendamento legislativo.
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