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27 Aprile 2026
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Il Consiglio nazionale del notariato ha diffuso uno studio che approfondisce il tema della trascrizione dell’accordo conciliativo di accertamento dell’usucapione.
Prima della novità normativa - introdotta dall’articolo 2643 del codice civile al punto 12 - l’usucapione era una modalità di acquisto a titolo originario - si legge nel dossier del Notariato - il cui ingresso, nel sistema della pubblicità immobiliare, richiedeva una pronuncia giudiziaria la cui trascrizione aveva valore di pubblicità notizia.
Con l’introduzione nel sistema della pubblicità immobiliare, l’usucapione realizza effetti diversi tra le parti e rispetto ai terzi.
Così, a titolo di esempio, l'associazione di categoria dei notai ricorda che "l’usucapione potrà essere oggetto di una pronuncia giudiziaria e la sua trascrizione produrrà gli effetti previsti dall’articolo 2651 del codice civile; potrà essere oggetto di un accordo accertativo (e la sua pubblicità avrà gli effetti di cui all’articolo 2644 laddove sia rispettato il principio della continuità delle trascrizioni); potrà essere oggetto di un accordo accertativo e la sua pubblicità avrà meri effetti prenotativi (laddove il soggetto usucapito che ha sottoscritto l’accordo non risulti legittimato in base ad un titolodebitamente trascritto nei registri immobiliari; l’usucapione potrà essere oggetto di un atto negoziale di mero accertamento, anche al di fuori di una procedura conciliativa; il riconoscimento dell’usucapione potrà essere oggetto di un accordo transattivo soggetto a trascrizione".
Scarica la versione completa dello studio in allegato
Allegati:
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