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La limitazione temporale degli effetti della nullità delle clausole 'di tasso minimo' inserite nei contratti di mutuo in Spagna è compatibile con il diritto dell'Unione. E' questa la conclusione dell'avvocato generale della Corte Ue Paolo Mengozzi secondo il quale "gli interessi macroeconomici in gioco connessi alla diffusione dell'uso di tali clausole giustificano tale limitazione".
In Spagna, sono stati avviati numerosi procedimenti giurisdizionali nei confronti di istituti finanziari allo scopo di far dichiarare che le clausole di 'tasso minimo' inserite nei contratti di mutuo presentavano un carattere abusivo e non potevano per questo motivo vincolare i consumatori. Tali clausole prevedono che, anche se il tasso di interesse diviene inferiore ad una certa soglia (tasso minimo) definita nel contratto, il consumatore deve continuare a pagare interessi quantomeno equivalenti a tale soglia, senza poter beneficiare di un tasso inferiore
Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunal Supremo (Corte suprema spagnola) ha qualificato le clausole di 'tasso minimo' come abusive, dato che i consumatori non erano stati informati in modo adeguato dell'onere economico e giuridico che tali clausole avrebbero comportato. Tuttavia, il Tribunal Supremo ha deciso di limitare nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di tali clausole, per cui questa produce effetti solo per il futuro, dalla pronuncia della sentenza
Alcuni consumatori interessati dall'applicazione di tali clausole hanno reclamato le somme versate agli istituti finanziari dalla data di conclusione dei loro contratti di mutuo. II tribunale commerciale Granada e la corte provinciale di Alicante hanno così chiesto alla Corte di giustizia se la limitazione degli effetti della dichiarazione di nullità a partire dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunal Supremo sia compatibile con la direttiva sulle clausole abusive dato che queste non vincolano il consumatore, stando alle disposizioni europee
L'avvocato generale Paolo Mengozzi osserva che la direttiva non riguarda l'armonizzazione delle sanzioni applicabili nel caso di riconoscimento del carattere abusivo di una clausola contrattuale e quindi non impone agli Stati membri di prevedere la nullità retroattiva di una tale clausola. Inoltre, la direttiva "non determina i presupposti in base ai quali un giudice nazionale può limitare gli effetti delle decisioni che dichiarano il carattere abusivo di una clausola contrattuale". Spetta così all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri prevedere tali presupposti, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione.
L'avvocato generale sottolinea che il Tribunal Supremo non limita gli effetti nel tempo delle sue decisioni nelle sole controversie relative al diritto dell'Unione e ritiene che sia il divieto di utilizzare clausole 'di tasso minimo' a far data dal 9 maggio 2013 sia l'obbligo di restituzione delle somme "indebitamente percepite" a decorrere da tale data contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, dal momento che si tratta di sanzioni "con effetto dissuasivo nei confronti dei professionisti erogatori dei mutui"
Inoltre, l'avvocato generale riconosce che, quando interviene sugli effetti nel tempo della sua decisione, un giudice nazionale in ultimo grado "può bilanciare la tutela dei consumatori con gli interessi macroeconomici in gioco connessi alla diffusione dell'uso di tali clausole di 'tasso minimo'. In tale contesto, l'avvocato generale considera che "in via eccezionale, gli interessi in gioco possono giustificare la limitazione temporale degli effetti della nullità di una clausola abusiva senza che sia infranto l'equilibrio nel rapporto tra il consumatore e il professionista". A tali condizioni, l'avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che la limitazione temporale degli effetti della nullità delle clausole di 'tasso minimo' inserite nei contratti di mutuo in Spagna e' compatibile con la direttiva.
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